Art. 1.
(Registro nazionale e nomina delle guardie particolari giurate).

      1. È istituito, presso il Ministero dell'interno, il Registro nazionale delle guardie particolari giurate, di seguito denominato «Registro».
      2. Il Registro è ripartito in due sezioni.
      3. La prima sezione del Registro reca l'elenco delle aspiranti guardie particolari giurate in possesso dei seguenti requisiti:

          a) cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell'Unione europea;

          b) maggiore età;

          c) adempimento degli obblighi scolastici e possesso dei requisiti professionali, determinati con apposito decreto del Ministro dell'interno;

          d) idoneità psico-fisica e attitudinale al porto delle armi;

          e) assenza di condanne a pena detentiva per delitti colposi e di misure di prevenzione, anche patrimoniali o interdittive, fatti salvi gli effetti della riabilitazione;

          f) tenuta di una condotta idonea a dimostrare l'attitudine e l'affidabilità a esercitare i compiti di guardia particolare giurata.

      4. La seconda sezione del Registro reca l'elenco delle guardie particolari giurate in possesso del relativo decreto di nomina del Ministro dell'interno.
      5. Le modalità di istituzione del Registro, nonché le norme relative all'iscrizione e alla cancellazione dallo stesso, sono emanate entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'interno, sentite le

 

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associazioni di categoria delle guardie particolari giurate.
      6. In conformità alle norme vigenti in materia, la nomina delle guardie particolari giurate deve essere previamente approvata dal presidente della provincia in cui ha sede la persona fisica o giuridica o l'unità operativa dell'istituto di vigilanza o di sicurezza o l'ente pubblico che richiede la nomina tra gli aspiranti iscritti alla prima sezione del Registro. La nomina è a tempo determinato, fatta salva l'eventuale possibilità di revoca, e decorre dalla data di assunzione da parte dell'istituto richiedente, che provvede all'iscrizione del soggetto al Servizio sanitario nazionale, qualora il medesimo non ne sia in possesso, e ai servizi assicurativi antinfortunistici prescritti, e può essere rinnovata.